COSA POSSIAMO SCARICARE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?

E’ già ora di pensare alle dichiarazioni dei redditi e allora ecco un elenco di cosa possiamo “scaricare”, per pagare un po’ meno di tasse:

  • Oneri deducibili

  • Oneri detraibili

Nel quadro E del modello 730 e nel quadro P del modello Redditi si possono riportare le spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta.  Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”. Per alcune tipologie di spese la deduzione/detrazione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse di familiari fiscalmente a carico (coniuge, figli, generi, nuore, fratelli e sorelle). Un familiare è a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (il limite è di 4.000,00 euro per i figli di età non superiore a 24 anni).

ONERI DEDUCIBILI

Gli oneri deducibili abbattono il reddito complessivo, prima del calcolo delle imposte, nel periodo in cui sono stati effettivamente sostenuti (principio di cassa). La deduzione quindi può essere fruita solo nel limite del reddito complessivo.

Tra questi oneri, possiamo ricordare:

– Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità

– Assegni di mantenimento del coniuge in caso di separazione o divorzio. Non sono deducibili le somme pagate per il mantenimento dei figli.

Contributi assistenziali e previdenziali obbligatori e facoltativi (INPS e casse di previdenza professionisti, solo quota soggettiva). Contributi a fondi pensione complementari e a forme pensionistiche individuali, per un importo non superiore a Euro 5.164,57. Riscatto degli anni di laurea.

– Contributi versati a fondi sanitari integrativi (fino ad Euro 3.615,00)

– Contributi obbligatori, a carico del datore di lavoro e versati per gli addetti ai servizi domestici (colf), e all’assistenza personale o familiare (baby sitter e badanti), per un importo non superiore a Euro 1.549,37.

Erogazioni liberali a favore di enti religiosi, organizzazioni non governative, organizzazioni non lucrative di utilità sociale, paesi in via di sviluppo, Università e ad enti di ricerca, trust o fondi speciali.

– 50% delle spese sostenute dai genitori per adozioni internazionali

ONERI DETRAIBILI

Le detrazioni invece riducono l’ammontare dell’imposta dovuta. Le detrazioni possono essere fruite solo nel limite dell’imposta lorda, quindi l’eventuale eccedenza viene persa.
Da ricordarsi l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per la fruizione della detrazione del 19%. Per strumenti tracciabili si intendono versamenti bancari o postali, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. L’obbligo non introduce ulteriori vincoli, pertanto l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale è intestato il documento di spesa, non importa chi materialmente esegue il pagamento. La norma non riguarda le detrazioni per le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche S.S.N. Tali spese possono ancora essere effettuate in contanti.

Le detrazioni spettano per l’intero importo qualora il reddito complessivo non superi i 120.000 euro, mentre il diritto si riduce in misura proporzionale per redditi compresi tra 120.000 e 240.000. La detrazione compete per l’intero importo, a prescindere dal reddito, per gli interessi passivi sui mutui e per le spese mediche. Dal 2025 le regole cambieranno (vedi circolare)

Per la maggioranza degli oneri la detrazione viene computata applicando la percentuale fissa del 19% sull’importo totale degli oneri. Tra questi oneri, possiamo ricordare:

– Interessi passivi e relativi oneri accessori (per es. l’onorario del notaio e l’imposta sostitutiva) sui mutui per l’acquisto o la costruzione di un immobile da destinare ad abitazione principale (il limite detraibile è di Euro 4.000/anno). Interessi sui canoni di leasing, sempre per l’acquisto dell’abitazione principale (fino ad un massimo di 4.000 Euro l’anno, 8.000 per gli under 35). Interessi passivi relativi a mutui per la costruzione dell’abitazione principale (max 2.582,28/anno).

– Compensi pagati per l’intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo massimo di 1.000 euro

Spese sanitarie (per sé stessi o per persone a carico) per l’importo che eccede la franchigia di 129,11 Euro: prestazioni chirurgiche, ospedaliere, specialistiche, mediche generiche, analisi, radiografie, acquisto di protesi e di dispositivi medici, attrezzature sanitarie, acquisto di medicinali e farmaci, anche omeopatici, cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno). La detrazione non spetta per l’acquisto di parafarmaci. La detrazione del 19% sul complesso delle spese vale solo se documentata da fattura o scontrino fiscale “parlante” in cui devono essere specificati la natura, qualità, quantità acquistata e codice fiscale del contribuente. Se le spese sanitarie superano un totale di euro 15.493, la detrazione può essere ripartita in 4 anni.

– Spese per acquisto e riparazione mezzi necessari all’accompagnamento, la deambulazione, i sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza delle persone con disabilità. Nel caso di veicoli, la detrazione spetta per un importo non superiore, per ogni veicolo, a Euro 18.075,99 e con riferimento all’acquisto di un solo veicolo ogni 4 anni.

– Per le spese veterinarie, al soggetto che ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale, spetta una detrazione del 19% (anche in questo caso franchigia di Euro 129,11), ma con il limite massimo di euro 550,00.

– Assicurazioni vita e infortuni (dal 2001 si detraggono solo le quote per rischio morte, invalidità permanente, non autosufficienza)

– Spese (tasse e contributi) per la frequenza di università italiane o straniere, pubbliche o private. La detrazione del 19% spetta sull’intera spesa se l’università è statale, mentre non deve superare gli importi stabiliti annualmente dal ministero in caso di università private. E’ anche prevista una detrazione sui canoni di locazione di studenti universitari fuori sede (almeno 100 km dalla residenza), fino ad un massimo di Euro 2.633 per ogni contribuente (non per ogni figlio).

– Spese di frequenza scolastica: la detrazione si applica per la frequenza di scuole dell’infanzia (vecchie “scuole materne”), primo ciclo di istruzione (elementari e medie), scuole secondarie (superiori); la detrazione spetta per un massimo di euro 800 per ogni alunno (1.000 dal 2025). Sono comprese le spese per la mensa, pre e post scuola, le gite scolastiche ma non cancelleria e testi scolastici.

– Rette per la frequenza di asili nido. L’importo massimo è di euro 632 per ogni figlio

– Spese per attività sportive praticate da ragazzi. Danno diritto alla detrazione le spese sostenute per l’iscrizione e l’abbonamento, per i ragazzi compresi tra i 5 e i 18 anni. La detrazione è ammessa per una spesa non superiore a 210 euro per ogni ragazzo.

– Sono detraibili nella misura del 19% anche le spese per scuole di musica, sempre per i ragazzi tra i 5 e i 18 anni. L’importo su cui calcolare la detrazione non deve superare i 1.000 euro ed è valido per contribuenti con reddito non superiore a 36.000 euro.

– Sono detraibili nella misura del 19% le spese per abbonamenti al servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, fino a 250 euro annui

– Spese funebri sostenute in occasione della morte di persone (attenzione, senza limitazioni, quindi anche non familiari). L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è di euro 1.550 per ogni decesso.

– Spese per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza, se il reddito non supera i 40.000 Euro. I servizi possono essere resi dalle cosiddette badanti ma anche da una casa di cura o di riposo. La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spese pari a 2.100 euro.

– Erogazioni liberali ad associazioni sportive dilettantistiche, attività culturali ed artistiche, attività di spettacolo, partiti e movimenti politici.

– Spese per interventi di recupero e ristrutturazione edilizia su immobili residenziali: per le spese sostenute nel corso del 2024 la detrazione è ancora del 50% in 10 anni con il limite di spesa di Euro 96.000 per ogni abitazione.
In caso di cessione (vendita, donazione o permuta) dell’immobile, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita all’acquirente, salvo diversi accordi. In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile, non quindi a chi lo concede in locazione.

– Bonus mobili: ai contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione è riconosciuta, nel limite di 5.000 euro, la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, da ripartire in 10 anni.

Risparmio energetico: ai soggetti che hanno sostenuto spese relative a interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti è concessa una detrazione che va dal 50% al 65%, in base alla tipologia di lavori effettuati. Per beneficiare delle agevolazioni, gli interventi devono soddisfare requisiti tecnici, da trasmettere all’ENEA.

Superbonus: Il Superbonus (il famoso 110%) è stato esteso ma l’aliquota per il 2024 è scesa al 70%.  La detrazione è concessa con condizioni specifiche, molto complicate, sia sulla soggettività che sull’oggettività.

Vedi qui come cambieranno i bonus nel 2025: https://alossa.it/bonus-edilizia-2025/

– Agli inquilini di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con reddito inferiore ad Euro 30.987,41, spetta una detrazione il cui importo varia a seconda delle modalità dei contratti di locazione.  Ai giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni, con reddito inferiore a Euro 15.493,71, che stipulano un contratto di locazione ad uso abitazione principale, spetta, per i primi 4 anni, la detrazione di Euro 991,60.

Un capitolo a parte per il riscatto degli anni di laurea: se i contributi sono versati a favore di familiari a carico inoccupati spetta una detrazione del 19%, se invece il soggetto che richiede il riscatto ha già una posizione previdenziale, i contributi sono deducibili.