Cerco di fare un po’ di chiarezza su un argomento che ha creato nel recente passato non pochi fraintendimenti.
La normativa afferma che sono soggette all’IVA ridotta del 10% le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e di ristrutturazione) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero quelli che hanno più del 50 per cento della superficie adibita ad uso privato.
Le categorie di immobili ammesse all’IVA ridotta sono, nel dettaglio, i seguenti:
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
- relative pertinenze;
- parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
- edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
- edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività (vedi i conventi o gli ospizi).
L’agevolazione si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Ai fini del bonus non è necessaria una loro distinta indicazione, tranne nel caso vi siano beni significativi.
Attenzione: non godono dell’IVA agevolata i materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, quindi i materiali acquistati direttamente dal committente scontano l’IVA ordinaria. Non sono agevolabili anche le prestazioni professionali.
Per le cessioni dei beni cosiddetti beni significativi (ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, condizionatori, sanitari e impianti di sicurezza) effettuate nell’ambito delle prestazioni, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In questo caso la fattura deve indicare distintamente il corrispettivo complessivo dell’operazione e il valore dei beni significativi.