iva agevolata al 10% per interventi di ristrutturazione

Quando si applica l’IVA al 10% sulle ristrutturazioni?

Cerco di fare un po’ di chiarezza su un argomento che ha creato nel recente passato non pochi fraintendimenti.

La normativa afferma che sono soggette all’IVA ridotta del 10% le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi di restauro e di ristrutturazione) realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa, ovvero quelli che hanno più del 50 per cento della superficie adibita ad uso privato.

Le categorie di immobili ammesse all’IVA ridotta sono, nel dettaglio, i seguenti:

  • unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
  • relative pertinenze;
  • parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
  • edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività (vedi i conventi o gli ospizi).

L’agevolazione si applica sull’intero valore delle prestazioni di servizi comprendendovi anche i beni impiegati. Ai fini del bonus non è necessaria una loro distinta indicazione, tranne nel caso vi siano beni significativi.

Attenzione: non godono dell’IVA agevolata i materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori, quindi i materiali acquistati direttamente dal committente scontano l’IVA ordinaria. Non sono agevolabili anche le prestazioni professionali.

Per le cessioni dei beni cosiddetti beni significativi (ascensori, infissi, caldaie, videocitofoni, condizionatori, sanitari e impianti di sicurezza) effettuate nell’ambito delle prestazioni, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. In questo caso la fattura deve indicare distintamente il corrispettivo complessivo dell’operazione e il valore dei beni significativi.

L’agevolazione si applica a prescindere che siano applicabili o meno le detrazioni Irpef (ristrutturazione o risparmio energetico).

Meglio fare qualche esempio:

  • Installazione di un impianto di allarme per un totale fattura di 2.800 Euro, con 1.000 Euro di valore della manodopera e 1.800 Euro di valore del bene significativo: l’IVA agevolata del 10% si applicherà su 1.000 Euro di prestazioni e su 1.000 Euro di bene, sulle rimanenti 800 Euro di bene si applicherà il 22%
  • Lavoro di ristrutturazione in un bagno, totale fattura 1.600 Euro, con 1.000 Euro di manodopera e 600 di materiali (sanitari e rubinetterie): si applicherà l’IVA agevolata del 10% sull’intero importo
  • Costo totale dell’intervento 10.000 euro, costo per la prestazione lavorativa (manodopera) 4.000 euro, costo dei beni significativi (per esempio, rubinetteria e sanitari) 6.000 euro. L’Iva al 10% si applica sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e il costo dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).
    Sul valore residuo dei beni (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 22%.