Finita la pacchia: dal 1 ottobre 2019 gli errori che verranno commessi sulla fatturazione elettronica comporteranno le sanzioni piene. Fino al 30 giugno l’Agenzia delle Entrate ci aveva graziato disapplicando completamente le sanzioni, dal 1 luglio al 30 settembre le sanzioni erano ridotte dell’80%, dal 1 ottobre occorrerà fare ancora più attenzione.
Penso che sia utile, a questo punto, richiamare l’attenzione sulle regole di fatturazione e rendere noto ciò a cui si andrà incontro non rispettando la normativa.
L’obbligo di fatturazione scatta nel momento di consegna del bene in caso di vendita e nel momento dell’incasso in caso di servizi: questa dovrà essere la data indicata sul documento. Da questo momento abbiamo 12 giorni per l’invio allo SDI, in caso di scarto abbiamo ulteriori 5 giorni dalla data di notifica per reinviare la fattura.
Esempi:
- consegna delle merce in data 3 ottobre, fattura datata 3 ottobre, l’invio allo SDI deve avvenire entro il 15 ottobre;
- incasso professionista in data 20 ottobre*, fattura/parcella datata 20 ottobre, l’invio allo SDI deve avvenire entro il 1 novembre.
Cosa succede se non rispettiamo tali termini? Di seguito uno schema riepilogativo delle violazioni e delle rispettive sanzioni:
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE |
SANZIONI AMMINISTRATIVE |
Violazione senza conseguenze sul calcolo dell’Iva |
Da € 250 a € 2.000 |
Fatturazione elettronica omessa, tardiva o errata |
Dal 90% al 180% dell’imposta con importo minimo di € 500 |
Facciamo qualche esempio per chiarire:
Contribuente trimestrale, fattura di vendita di merce del 3 ottobre, € 5.000 + Iva 22% € 1.100, totale € 6.100, invio allo SDI da fare entro il 15 ottobre:
- se l’invio allo SDI avviene il 31 ottobre, quindi in ritardo ma entro la liquidazione dell’Iva corrispondente, la sanzione sarà da € 250 a € 2.000
- se l’invio allo SDI avviene il 01 aprile dell’anno successivo la sanzione sarà dal 90% al 180% dell’imposta, quindi minimo € 990.
Le sanzioni sono pesanti, per fortuna è possibile utilizzare l’istituto del ravvedimento, per cui l’errore corretto entro 90 giorni sconterà 1/9 della sanzione minima. Nel caso dell’esempio precedente la sanzione di € 250, con il ravvedimento, scenderebbe a € 27,78.
* alcuni Ordini professionali hanno diramato comunicazioni nelle quali si ritiene corretta la parcella emessa entro la fine del mese in cui è avvenuto l’incasso