Dal 1° luglio 2018 non è più consentito ai datori di lavoro (a prescindere dalla forma giuridica) di pagare retribuzioni e compensi (o anche loro anticipi) in contanti, pena l’applicazione di una sanzione da 1.000 a 5.000 euro.
La norma prevede che le retribuzioni vengano effettuate con uno dei seguenti mezzi:
- Bonifico sul conto del lavoratore
- Strumenti di pagamento elettronico
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento
- Assegno consegnato direttamente al lavoratore